Enti pubblici vigilati

 Normativa Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013

Articolo 22, comma 1-a, 2, 3

"Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato"

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

  a) l'elenco degli enti pubblici,  comunque  denominati,  istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione  medesima  ovvero  per  i quali   l'amministrazione   abbia   il   potere   di   nomina   degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita'  svolte  in  favore  dell'amministrazione  o  delle attivita' di servizio pubblico affidate;

  b)...
  c)...
  d)...
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale,  alla  misura della  eventuale  partecipazione  dell'amministrazione,  alla  durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo  gravante  per l'anno   sul   bilancio   dell'amministrazione,   al    numero    dei rappresentanti  dell'amministrazione  negli  organi  di  governo,  al trattamento economico complessivo a ciascuno di  essi  spettante,  ai risultati di bilancio degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari.  Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di  amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.  

  3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con  i siti istituzionali degli enti di cui  al  comma  1,  nei  quali  sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo  e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15. 
Descrizione
Enti pubblici vigilati (111.31 KB)
Inserita il 13/05/2022
Modificata il 13/05/2022
torna all'inizio del contenuto